Sneaker e stivali dall’estero sono soggetti all’importazione all’aliquota IVA dell’8.1%. Come l’abbigliamento, dal 1° gennaio 2024 le scarpe non sono più soggette ad alcun dazio — nemmeno per stivali pesanti o più paia.
Solo IVA, nessun dazio in base al peso
In passato le scarpe erano gravate da un dazio in base al peso lordo. Dal 1° gennaio 2024 la Svizzera ha però abolito i dazi sui prodotti industriali, scarpe comprese. Un paio di sneaker o più stivali pesanti: si applicano solo l’8.1% di IVA e, a partire da 5 CHF d’imposta, la tassa di sdoganamento postale.
Esempio: sneaker da 90 CHF
Un paio di sneaker da 90 CHF più 9 CHF di spedizione dà 99 CHF. L’IVA ammonta a 99 × 8.1% = 8.02 CHF — oltre il limite di 5 CHF, quindi si aggiungono 15.97 CHF di tassa di sdoganamento (13.00 CHF + 3%) — in totale 23.99 CHF, senza dazio. Al di sotto di circa 62 CHF di valore d’ordine, il paio resta invece esente da tributi.
Domande frequenti: Scarpe
Un singolo paio di scarpe sotto i 62 CHF è esente da dazio?
Di regola sì. Finché l’IVA (8.1%) resta sotto i 5 CHF — quindi con un valore d’ordine inferiore a circa 62 CHF — la spedizione è di fatto esente da tributi.
Sulle scarpe pago un dazio aggiuntivo?
No. Dal 1° gennaio 2024 le scarpe, come tutti i prodotti industriali, sono esenti da dazio — indipendentemente dal peso e dal numero di pezzi. Pagate l’IVA ed eventualmente la tassa di sdoganamento postale.
Posso ordinare più paia insieme per risparmiare?
Ciò fa risparmiare sulle spese di spedizione, ma aumenta la base imponibile e con essa l’IVA. A partire da 5 CHF di IVA è dovuta l’intera tassa postale — più paia superano quasi sempre questo limite.